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La registrazione delle Onlus e delle entità collegate agli enti esclusi nel Terzo settore

Il panorama normativo che riguarda le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e gli Enti del Terzo Settore (ETS) è in costante evoluzione, con modifiche legislative che influenzano direttamente la qualificazione e il funzionamento di queste entità. In particolare, l’art. 4, lett. o) della Legge 104/2024 relativa alle politiche sociali e agli enti del Terzo settore ha apportato importanti cambiamenti al Codice del Terzo Settore (CTS), ampliando le circostanze in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell’ente.

La trasformazione da Onlus a ETS o a impresa sociale, come previsto dall’art. 101, c. 8 del CTS, non implica necessariamente lo scioglimento dell’ente, ma piuttosto una ridefinizione del suo status e delle attività che può svolgere. Inoltre, le Onlus hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro determinati termini, garantendo così il mantenimento della loro qualifica e la continuità delle attività di interesse generale.

Una delle novità introdotte dalla Legge 104/2024 riguarda le situazioni in cui le Onlus non possono essere considerate enti del Terzo Settore. In particolare, si tratta dei trust dotati della qualifica di Onlus, come ad esempio quelli previsti dalla legge sul “Dopo di noi” per l’assistenza e la protezione delle persone con disabilità grave, e delle Onlus controllate da enti esclusi dal Terzo Settore, come amministrazioni pubbliche, formazioni politiche, sindacati e associazioni professionali.

Per queste entità, la perdita della qualifica di Onlus non comporta automaticamente lo scioglimento dell’ente, ma sono previste specifiche condizioni che devono essere rispettate. Gli statuti dell’ente devono prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro e la destinazione esclusiva dei beni a tali attività. In caso di scioglimento, i beni devono essere devoluti ad altro ente con finalità analoghe, sentito il parere del Ministero del Lavoro.

L’approvazione del Decreto Legislativo 1097 da parte del Senato della Repubblica ha confermato l’importanza di queste disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore. Le modifiche apportate all’art. 101, c. 8 del CTS hanno l’obiettivo di garantire la tutela e la continuità delle attività di interesse generale svolte dalle Onlus e dagli enti collegati, nonostante le eventuali trasformazioni della loro natura giuridica.

In conclusione, la normativa in materia di Onlus e di enti collegati agli enti esclusi nel Terzo Settore si sta evolvendo per adattarsi alle esigenze e alle sfide del panorama sociale e normativo attuale. Le disposizioni introdotte dalla Legge 104/2024 rappresentano un passo importante verso una maggiore chiarezza e certezza giuridica per queste entità, garantendo al contempo la continuità delle attività di interesse generale a beneficio della comunità.